Come portare in detrazione le spese sul sito DEMshop.it ?   Facile:

  • Aggiungi il prodotto al carrello
  • Indica nel campo "note" di voler usufruire della detrazione fiscale
  • Conferma il tuo ordine assicurandoti di aver inserito il C.F. dell’intestatario
  • Attendi che ti venga inviata la fattura tramite e-mail
  • Effettua l'apposito bonifico bancario per detrazione fiscale inserendo nella causale il numero e data della fattura.

Bonus Caldaia 2020 Detrazione IRPEF 50% e 65%

Con il bonus caldaie, La Detrazione IRPEF del 65% si applica per l’acquisto di caldaie a condensazione di classe A e, contestualmente, anche dei sistemi di termoregolazione evoluti.

La Detrazione del 50% spetta invece per l’acquisto della sola caldaia a condensazione di classe A senza i sistemi di termoregolazione.

La Detrazione spetta a chi effettua il pagamento e, in entrambi i casi sopra-citati entro 90 giorni dalla data di fine lavori, bisognerà comunicare all'Enea la spesa sostenuta e le caratteristiche dell'impianto.

Bonus climatizzatori 2020 Detrazione IRPEF 50% e 65%
Il BONUS CLIMATIZZATORI spetta ai contribuenti sia in presenza di una ristrutturazione edilizia che senza ristrutturazione.
La Detrazione varia in base all’ambito di acquisto:

Detrazione del 50% per coloro che hanno acquistato un condizionatore per una ristrutturazione ordinaria di casa o del condominio;
Detrazione del 50% per l’acquisto di un climatizzatore in classe energetica almeno A+ durante le ristrutturazioni straordinarie;
Detrazione del 65% per coloro che acquisteranno un nuovo condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica per sostituire uno di classe inferiore, anche senza ristrutturazione.

 

E’ BENE SAPERE CHE..

Detrazione per Riqualificazione Energetica 65%
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:

  1. la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  2. il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  3. l’installazione di pannelli solari
  4. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La possibilità di usufruire della detrazione del 65% è stata prorogata per tutto il 2020.
La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo
le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%
è aumentata dal 4 all’8% della percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori.

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro.
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro.
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.
interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.

Per ottenere la detrazione:

il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale (a meno che l’intervento non sia effettuato nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato. Dal 2008 per le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Questa certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.
bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia.
E’ necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.

Detrazione per Ristrutturazione Edilizia 50%
Attenzione: con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2020 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per l’acquisto di mobili.

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, la detrazione Irpef sale al 50%.

Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è ordinariamente di 48.000 euro per unità immobiliare; il tetto sale a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020
la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Attenzione: gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione per lavori di ristrutturazione, a condizione che siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari).
Per queste spese, le cui procedure autorizzatorie siano state attivate a decorre dal 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione, calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, è del 65% fino al 31 dicembre 2020.
 

 

 

 

 


 

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